
Cass. Civ. sentenza n. 6535 del 6 marzo 2019: sì all'affidamento condiviso anche in caso di residenza all'estero di uno dei genitori
La Suprema Corte, con la pronuncia sopra richiamata, ha specificato che “l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore”.
I giudici di legittimità hanno ribadito peraltro che alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, con la conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo sulla idoneità del genitore affidatario, “ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza dell’altro genitore”.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della madre, sostenendo come l’esercizio costante del diritto di visita del padre, non collocatario e residente all’estero, fosse sicuramente idoneo non solo ad escludere un suo inadempimento, ma, al contrario, a comprovare la capacità ad affrontare quelle responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.
Conforme a Cass. Civ. 24526/2010; Cass. Civ. 5108/2012; Cass. Civ. 977/2017.
(Sentenza in fase di oscuramento)

