"Via il segreto sulle relazioni dei servizi sociali", la relazione del Garante e le riflessioni dell'avvocato
Via il segreto sulle relazioni dei servizi sociali e rispetto del contraddittorio nel processo dei minori.
E’ questo quello che ha detto, chiaramente, il Garante per l’Infanzia e l’adolescenza Carla Garlatti presentando le linee programmatiche alla Commissione parlamentare Bilaterale all’incontro tenutosi il 25 febbraio.
Un tema che, seppur non esplicitato dal Garante nella sua relazione, richiama i fatti di cronaca legati alla vicenda del caso Bibbiano, ed ai minori strappati alle famiglie di origine e collocati in strutture e case famiglie e che ha visto tra gli altri coinvolti servizi sociali, psicoterapeuti e responsabili di servizi di accoglienza.
Un tema, quello dell’attività dei servizi sociali, sensibile agli avvocati chi si dedicano al diritto di famiglia.
“La relazione del Garante – spiega l’Avv. Tancredi Tomezzoli del foro di Verona e componente del Direttivo regionale e nazione dell’Aiaf (associazione italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori) – richiama l’attenzione ad una questione che, a prescindere dai fatti di cronaca, è cardine essenziale del giusto processo, ossia il rispetto pieno ed incondizionato del contraddittorio tra le parti che devono avere una posizione di parità anche nell’attività istruttoria (ossia di raccolta delle prove), spesso delegata dal Magistrato ai servizi socio-sanitari territoriali nei procedimenti che, a qualsiasi titolo, vedono coinvolti i minori.
Cosa significa in termini più specifici?
Il diritto di famiglia e dei minori è ampio e complesso. In gioco c’è la tutela del minore ed il suo diritto ad una crescita psicofisica sana ed equilibrata. Il compito dello Stato è rimuovere gli ostacoli che si possono verificare anche all’interno della famiglia e che in taluni casi costituiscono un grave pregiudizio al minore, come nei casi di abbandono morale e materiale. Quando ciò si verifica l’Autorità Giudiziaria interviene, avvalendosi della complessa rete dei servizi socio-sanitari a cui delega l’attività di valutazione sull’adeguatezza dei genitori, delle loro capacità genitoriale, e sulle condizioni psicofisiche dei minori.
Ed è in questo contesto che si inserisce la relazione dei servizi sociali?
Esatto. L’esito delle indagini sono costituite da relazioni, periodiche o per singoli atti di accertamento (come la valutazione delle capacità genitoriali), che finiscono direttamente nel fascicolo del Magistrato al quale le parti, poi, possono accedere.
Dopo il deposito in Tribunale, a fatto compiuto, le parti del processo (spesso i genitori ndr) prendono visione della valutazione dei servizi e si scontrano con una realtà nella quale non si riconoscono. Si pensi, per esempio, che determinati accertamenti riguardano la sfera complessiva della vita della persona, che parte dalla storia della loro esistenza e dal rapporto con i genitori, per arrivare alle scelte di vita attuali, sulle quali si forma un “giudizio” che tiene conto di come ed in quale misura il passato abbia contribuito a formare la persona di oggi, il tutto poi parametrato ad una concezione astratta dell’interesse del minore. Altri accertamenti riguardano poi il contesto abitativo, le relazioni sociali e parentali, oltre a quelle più tecniche come le perizie sulla personalità. Ciò che ne esce è necessariamente frutto anche di un accertamento discrezionale che seppur legittimo – gli operatori socio-sanitari sono comunque organi di un’amministrazione territoriale, presuntivamente terzi e imparziali – finisce per attribuire un’“etichetta” alla persona, difficilissima da contestare a posteriori.
Ma quindi la valutazione da parte dei servizi non può essere più contestata?
Non esattamente. Si parla in questo caso di contraddittorio “differito”, ossia della possibilità di contestare quanto emerge dalle relazioni solo successivamente, a relazione depositata in giudizio.
È evidente che la possibilità di mettere in discussione, in un secondo momento, quanto già accertato dai servizi socio-sanitari è cosa ardua.In questo si appalesa il problema fondamentale del contraddittorio, che è stato richiamato dal Garante limitatamente allo svincolo dalla riservatezza delle relazioni dei servizi che tuttavia costituisce solo parte del problema e che riguarda per lo più i procedimenti sugli abusi e sugli stati di abbandono.
Non è dunque sufficiente quanto espresso dal Garante ?
E’ un punto di partenza ma non certo di arrivo.
Il contraddittorio per essere pieno e incondizionato deve essere svolto nella forma che è già disciplinata dal codice di procedura civile nei casi in cui l’accertamento, ad esempio sulle capacità genitoriali, è demandato ad un consulente nominato da Giudice (spesso uno psichiatra o neuropsichiatra infantile). In questo caso tutti gli atti di accertamento, le c.d. operazioni peritali, (perizie, ispezioni, audizione di informatori, sopralluoghi nelle abitazioni) devono essere verbalizzate ed è diritto delle parti essere assistite in tutte le operazioni dall’avvocato o da un consulente tecnico di fiducia i quali hanno diritto di immediatamente esprimere e verbalizzare le proprie osservazioni e le proprie istanze. Le parti così non si trovano mai sole davanti al Consulente nominato dal Tribunale, a differenza di quanto accade quando l’attività valutativa è delegati ai servizi sociali. Se, dunque, nella sostanza l’accertamento demandato al Consulente tecnico nominato dal Giudice è il medesimo di quello delegato ai servizi, totalmente difformi sono le regole sulle modalità con cui viene svolta l’indagine. Nell’attività delegata ai servizi non sono applicabili le garanzie processuali prevista per la consulenza.
In ciò si sostanzia l’effettivo pregiudizio del contraddittorio.
Le condizioni di rischio in cui si trovano talvolta i minori richiedono però interventi urgenti, senza dover attendere i tempi di un accertamento che potrebbe essere incompatibile con l’esigenza di tutela
“Assolutamente si. Ed in questi casi è doveroso l’intervento anche dei servizi, sotto il controllo dell’autorità Giudiziaria, che deve avere come primo obiettivo la tutela immediata del minore.Una volta però disposte le condizioni di sicurezza, è necessario che il genitore sappia immediatamente i motivi dell’allontanamento e sia messo nella condizione di affrontare un procedimento con un sistema di verifica basato su strumenti e protocolli con fondamento clinico e scientifico, all’interno di un procedimento che deve essedo imperniato al rispetto granitico del contraddittorio. Oggi si stima che siano 27.111 i bambini e gli adolescenti che si trovano in affidamento familiare o in strutture residenziali, al netto dei minori stranieri. Ciò fa comprendere l’importanza di come le procedure dirette all’accertamento sulle condizioni dei minori e sulle capacità genitoriali devono mirare ad escludere errate valutazioni le cui conseguenze comportano danni spesso irrecuperabili, e la distruzioni, come si è visto, di intere famiglie. A pagare le conseguenze peggiori, poi, sono sempre i minori.